ELENCO CREDITORI D.L. 35/2013

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30 giugno 2013
Entro tale data, gli enti che hanno beneficiato delle misure di cui all'art. 1 del D.L. 35/2013 devono comunicare ai creditori l'importo e la data entro la quale si provvedera ai pagamenti dei debiti. Lo prevede l'art. 6, comma 9, dello stesso D.L. 35. La comunicazione pu avvenire anche mediante PEC con firma elettronica o digitale, ovvero con altre modalita che garantiscano circa la puntuale ricezione da parte del creditore.

5 luglio 2013
Entro tale data, occorre pubblicare sul sito internet l'elenco completo dei debiti per cui stata effettuata la comunicazione ai ceditori con scadenza 30 giugno, anche in tal caso indicando l'importo e la data prevista di pagamento.
Per motivi di trasparenza, si suggerisce anche di indicare i pagamenti gia effettuati dopo l'entrata in vigore del D.L. 35.

Tipologia Documento: 

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