I M U - informativa, modulistica e calcolo on line

Il programma di calcolo è stato messo a disposizione per permettere al contribuente di calcolare/verificare ed eventualmente stampare il modello di pagamento Imu. Si ricorda di controllare le aliquote deliberate dal Comune e di modificare quelle proposte dal sistema, in quanto differenti.

ALIQUOTE IMU ANNO 2024

CONFERMATE LE ALIQUOTE IMU DEL 2023

(DELIBERA DI C.C. N. 46 DEL 21.12.2023)


ALIQUOTE IMU ANNO 2023

CONFERMATE LE ALIQUOTE IMU DEL 2022

(DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 29.12.2022)

Le principali novità per l'IMU 2023, Legge di Bilancio 2023:

  • La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).
  • Non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc..

> riduzione IMU per i pensionati esteri: 50%  

> esenzione - dal 2022 - dei beni merce delle imprese edili destinati alla vendita e non locati.

 (senza dichiarazione niente agevolazioni -  Cassazione Sentenza 5190/2022)

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ALIQUOTE IMU ANNO 2022

CONFERMATE LE ALIQUOTE IMU DEL 2021

(DELIBERA DI C.C. N. 53 DEL 30.12.2021)

Le novità più rilevanti sono:

> riduzione IMU per i pensionati esteri (che nel 2022 è del 62,5% ovvero pagano una imposta pari al 37,5%) 

> esenzione - dal 2022 - dei beni merce delle imprese edili destinati alla vendita e non locati.

 (senza dichiarazione niente agevolazioni -  Cassazione Sentenza 5190/2022)

                                                @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021

CONFERMATE ALIQUOTE IMU IN VIGORE ANCHE PER L'ANNO 2021

(DELIBERA DI C.C. N. 41 DEL 30.12.2020)

Novità IMU per pensionati all’estero

Aggiornamento 2021

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

- art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'usoposseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.

Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.

Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS)

*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                                                IMU - ANNO 2020 

(approvazione aliquote con delibera di C.C. n. 20 del 18/06/2020)

A decorrere dal 1° gennaio 2020 il tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) è stato abolito.

Resta in vigore l’imposta municipale propria disciplinata dal 1° gennaio 2020 dalla legge 160/2019 nei commi dal 739 al 783.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 2020 (vedere collegamento in fondo alla pagina)

 

 

TERMINI DI VERSAMENTO IMU Comune di Bedonia

ACCONTO         16 GIUGNO 2020

SALDO              16 DICEMBRE 2020

Nella sezione SERVIZI ON LINE, calcolo acconto IMU 2020 e ravvedimento operoso, è disponibile un semplice software per il calcolo dell‘acconto IMU 2020 che permette la compilazione automatica del modello F24. Dati necessari: rendita catastale, percentuale di possesso, mesi di possesso. 

NOVITA’  2020

  • In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 2019, il c.d. Decreto Rilancio, prevede l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU (acconto) per:

a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il Consiglio Comunale con atto n. 15 del 18 giugno 2020 ha deliberato che non saranno applicati sanzioni e interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU entro il 16 dicembre 2020 per contribuenti con difficoltà economiche; resta esclusa da questa disposizione la quota IMU di competenza dello Stato relativa ai fabbricati censiti nella categoria D - esclusi gli immobili D10 - che dovrà essere versata entro il 16 giugno 2020.

I soggetti con difficoltà economiche indotte dalla situazione di emergenza sanitaria, ad esempio titolari di attività economiche con periodi di chiusura, persone che hanno perso il lavoro, ecc...., potranno versare entro il 16 dicembre 2020, attestando la propria situazione a pena di decadenza dall'agevolazione. Il modello è disponibile in questa pagina e può essere trasmesso al servizio tributi del Comune, via email. 

Nota Bene: le disposizioni di cui sopra si intendono riferite alla sola quota di spettanza comunale come precisato nella risoluzione MEF n. 5 del 08/06/2020 (vedi allegato)

 

 

  • Dal 1 gennaio 2020, ai sensi della Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 -  Legge27 dicembre 2019, n. 160, non sono più assimilate all’abitazione principale le abitazioni appartenenti ai pensionati iscritti all’AIRE cioè soggetti che non risiedono in Italia, ma vi posseggono una abitazione per la quale da quest’anno sono tenuti al versamento dell’IMU. Per approfondimenti sono disponibili in consultazione il testo della legge 160/2019, commi dal 739 al 783.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

                                                                       IMU - ANNO 2019

(con delibera di C.C. n.45 del 20/12/2018 è stata determinata l'aliquota imu e tasi per l'anno 2019)

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

                                                                       IMU - ANNO 2018

(con delibera di C.C. n.n.63 del 21/12/2017 è stata determinata l'aliquota imu e tasi per l'anno 2018)

 

Tipologia di immobile                                                                                         Aliquote IMU 2018 - 2019

__________________________________________________________________________________________________________________

Abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze

le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale                           ESENTI
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).
__________________________________________________________________________________________________________________
 
Abitazione principale  - di cat. A/1, A/8 e A/9 - e relative pertinenze
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale                         4 PER MILLE 
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).                                                       detrazione € 200,00
                                                                                                                                 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale                                                                              ESENTI ( dal 2014 )
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
Terreni agricoli - in quanto Comune montano -                                                                  ESENTI
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
Tutti gli altri immobili                                                                                          Aliquote IMU 2018 e 2019
 
   Altri Fabbricati                                                                                                            10,4 PER MILLE
   Aree fabbricabili
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
                       A.I.R.E.                                                                                             Aliquote IMU 2018 e 2019
( Requisiti: 1) iscritto AIRE - 2) Pensionato Estero )
 
Abitazione principale e pertinenze
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).                                                            ESENTI
(previa compilazione di autocertificazione -
N.B. : IL RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE E' SUBORDINATO
ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE)
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________